Introduzione

La produzione e immissione in commercio di prodotti cosmetici per animali è oggetto di un mercato in costante aumento, sia nei volumi sia nella diversificazione degli stessi, nel contesto di una crescente attenzione verso gli animali. Nonostante la sempre maggiore importanza di tali tipologie di cosmetici per animali, ad oggi non esiste una certificazione specifica che regolamenti questi prodotti, contrariamente a quanto si evince nel campo dei farmaci, e dei dispositivi medici. L’unica normativa vigente è quindi quella recepita dalla Direttiva 2011/83/UE, inerente ai diritti dei consumatori, la quale regola i cosiddetti “prodotti di libera vendita” disponendo che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri per i consumatori e siano provvisti di tutte le informazioni necessarie a garantirne il corretto impiego, l’idoneità delle caratteristiche e la correttezza della presentazione per evitare pubblicità ingannevole.

Il dispositivo di legge, quindi, è finalizzato alla tutela dell’acquirente e difficilmente può costituire uno strumento valido per la tutela della salute degli animali o essere un valido deterrente all’impiego di prodotti dannosi o nocivi. Le indicazioni di tale Direttiva, peraltro, avendo carattere generale, sono aspecifiche e non dettagliate.
Facendo un parallelo con il regolamento sui prodotti cosmetici per esseri umani, risulta evidente l’enorme differenza nella struttura normativa: il Regolamento (CE) 1223/2009, entrato definitivamente in vigore dal Luglio 2013, costituisce un ulteriore innalzamento del già elevato livello di controllo e di affidabilità per tutelare la salute del consumatore, che in questo caso coincide con l’utilizzatore (o i propri congiunti).

In particolare, il Regolamento (CE) 1223/2009 è espressamente finalizzato alla sicurezza dei prodotti e viene sottolineato già dalla premessa della norma che l’impatto dei cosmetici sulla salute pubblica deriva dall’uso costante ed estensivo, proprio come sta avvenendo anche per i prodotti per gli animali. Il danno alla salute, peraltro, si può manifestare non solo con rapida insorgenza ed in modo facilmente rilevabile (irritazioni o eritemi), ma anche in maniera meno evidente, come nel caso di costante esposizione e d eventuale accumulo di sostanze nocive o agenti che possono essere responsabili anche di sensibilizzazioni cutanee e reazioni allergiche. In campo animale, vanno tenute ben presenti le diversità di specie e razza, che spesso comportano notevoli differenze di sensibilità alle sostanze, così come pure di capacità metaboliche ed escretorie.

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La norma sui cosmetici per umani impone a chi immette il prodotto sul mercato europeo la piena responsabilità del medesimo e pone una serie importante di limitazioni e disposizioni, andando a costituire un apparato normativo molto articolato e di elevata tutela per l’utilizzatore. Infatti il produttore deve essere identificato anche sulla confezione e facilmente rintracciabile, e numerose sostanze sono proibite o regolamentate (per esempio i coloranti, i conservanti e i filtri UV da lista positiva). Vige inoltre l’obbligo della applicazione di molteplici norme, come ad esempio buone pratiche di fabbricazione, gestione della tracciabilità nella filiera e della cosmetovigilanza.
In considerazione della condivisione dell’ambiente di vita e dello stretto contatto che in molti casi vi è tra l’animale da compagnia ed il proprietario, risulta anche evidente la necessità di una certificazione capace di garantire che i prodotti cosmetici impiegati sugli animali non costituiscano in alcun modo un rischio per la salute dell’uomo.

certificazioni prodotti cosmetici animaliInoltre bisogna sottolineare che l’applicazione di una norma “aspecifica” come quella attuale ai cosmetici per animali produce dei paradossi, come ad esempio per quanto concerne la sperimentazione sugli animali. Da tempo si è raggiunto il traguardo di vietare l’utilizzo di prove in vivo, sia sui prodotti cosmetici (dal 2004), sia sugli ingredienti destinati alla loro preparazione (dal 2009). La sicurezza dei prodotti cosmetici viene infatti garantita dalle informazioni tossicologiche reperibili in letteratura scientifica con l’avvallo di test in vitro. Al contrario, attualmente i prodotti cosmetici per animali non hanno le medesime limitazioni per quel che riguarda l’esecuzione dei test in vivo.
Considerando che i cosmetici per umani e per animali presentano un perfetto parallelismo di complessità e criticità, risulta evidente il divario fra le normative dei prodotti destinati alle due diverse utenze. Ad oggi, il cosmetico per animale è sostanzialmente deregolamentato e privo di una certificazione specifica.

Nel caso dei prodotti cosmetici umani, l’acquirente coincide quasi sempre con l’utilizzatore, pertanto la scelta del prodotto ed il suo uso nascono da una precisa volontà e consapevolezza. L’uso del cosmetico, oltre ad assolvere finalità igieniche, riveste per la persona un ruolo importante all’interno della sua socialità e comunicazione, come ben testimoniato dallo sviluppo della cosmesi decorativa. Nel caso degli animali, i prodotti cosmetici vengono ovviamente scelti dal proprietario, pertanto un ulteriore ed importante aspetto da tenere in considerazione è che, oltre ad una sensibilità ed una socialità diversa da quelle dell’uomo, gli animali hanno anche una sensorialità differente, soprattutto per quel che riguarda gli odori. Questa è parte integrante di comportamenti innati e di rapporti sia tra consimili che tra specie diverse, incluso l’uomo.

Infine, anche in ambito di cosmesi animale, per garantire la tutela ambientale i produttori non possono esimersi dall’applicazione del Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).